ART. 1

Denominazione, sede e durata

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione culturale denominata: “Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale (in breve SISES)”. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile e dalle altre norme in materia.
L’Associazione ha sede in Padova, Via Carlo Rezzonico, 22 – 35131 Padova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Per favorire un’ampia partecipazione alla propria attività nelle forme previste dal presente Statuto, può costituire proprie sedi distaccate in tutte le Regioni, in analogia con l’ordinamento costituzionale dello Stato.
L’Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2

Finalità

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nell’ambito degli studi riguardanti la sessuologia e l’educazione sessuale.
L’Associazione è costituita da:
Medici che studino, esercitino, pratichino e insegnino la Medicina e la Chirurgia volte alla diagnosi, alla cura e al trattamento delle condizioni e patologie relative all’apparato sessuale e riproduttivo di entrambi i sessi, nonché degli stati psicologici ed emotivi del singolo e della coppia;
Psicologi e Psicoterapeuti che si interessino, studino, esercitino, pratichino e insegnino Sessualità ed Educazione Sessuale;
Enti interessati alla promozione della Sessuologia e dell’Educazione Sessuale.
L’Associazione ha il fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della Sessuologia e dell’Educazione Sessuale, coltivando anche una visione interdisciplinare che permetta la collaborazione con professionisti e studiosi di diverse discipline (che coltivino l’interesse per gli aspetti biologici, medici, psicologici, pedagogici, storici, antropologici, sociologici, filosofici, etici e giuridici della sessualità) e l’organizzazione di attività interne che possano permettere ad altri professionisti di approfondire la materia, nonché attività rivolte all’esterno che possano contribuire a costruire una cultura della Sessuologia e dell’Educazione Sessuale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
promuovere e realizzare la formazione, lo scambio culturale e il perfezionamento postuniversitario al fine di definire, valorizzare, qualificare la professione e la professionalità di coloro che a vario titolo si occupano o si interessano della sessualità e delle problematiche mediche e psicologiche adiacenti;
promuovere e istituire didattica con programmi di attività formativa anche ECM (organizzata come insegnamento, corsi di aggiornamento teorico-pratico, divulgazione e informazione scientifica), ricerca, studi scientifici e centri di studio e ricerca aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico della Sessuologia e dell’Educazione Sessuale, delle discipline affini, nonché delle sue applicazioni, sia in Italia che all’Estero;
programmare la formazione di gruppi di studio, di ricerca e di consulenza nelle discipline di cui sopra e nelle branche ad essa afferenti;
favorire mediante contributi, premi, concorsi e pubblicazioni, il progresso di attività sul piano didattico e scientifico aventi attinenza con lo studio della Sessuologia, dell’Educazione Sessuale e della sessualità nei suoi diversi aspetti (fisiologici, patologici, psicologici, ecc.);
promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, congressi, seminari e corsi di formazione teorico-pratico specialistico a livello nazionale e internazionale sulle materie attinenti agli scopi dell’Associazione;
promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti Internet, costruire banche dati e centri di documentazione su temi oggetto delle proprie iniziative;
promuovere e instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni che si interessano di Sessuologia ed Educazione Sessuale, Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari, al fine di mettere a disposizione le acquisizioni scientifiche e le esperienze di specialisti alla sempre miglior tutela della salute pubblica in questo specifico settore.
Per migliorare il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà confederarsi o affiliarsi ad altri Enti o Associazioni nazionali e internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi a quelli previsti nel presente Statuto.

ART. 3

Soci

Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, ne condividono i metodi, accettano il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono quattro categorie di soci:
SOCI FONDATORI (coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e il presente Statuto);
SOCI ORDINARI (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
SOCI SOSTENITORI (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
SOCI BENEMERITI (coloro che vengono nominati tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
Previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, possono essere associati senza diritto di voto – come SOCI ONORARI dell’Associazione – persone, anche esterne all’Associazione, che abbiano curato lo studio della Sessuologia e dell’Educazione Sessuale, che si siano distinte nell’ambito e che, aderendo agli scopi statutari dell’Associazione, intendano sostenerne le attività e/o partecipare anche solo ad alcune di esse.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 4

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa d’iscrizione annuale nella misura e nelle modalità stabilite dall’eventuale Regolamento interno.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
La quota è dovuta all’atto dell’iscrizione e, per i soci fondatori, all’atto della costituzione dell’Associazione.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione in conformità a quanto deciso dal Consiglio Direttivo in ordine alla organizzazione ed alle modalità delle stesse.
I soci hanno diritto di proporre al Consiglio Direttivo attività nell’ambito degli scopi dell’Associazione.
Tutti i soci non onorari in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale e rispettare il presente statuto e l’eventuale Regolamento interno.
I soci devono favorire e/o sostenere le iniziative promosse dall’Associazione.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
I soci sono tenuti ad osservare i principi programmatici, le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Gli associati possono contribuire al finanziamento dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.

ART. 5

Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
– dimissioni e recesso: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
– espulsione ed esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o dall’eventuale Regolamento (azioni che arrechino pregiudizio all’immagine, agli scopi o al patrimonio dell’Associazione), oppure qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La perdita della qualità di socio comporta l’immediata decadenza da qualsiasi carica all’interno degli organi associativi.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 6

Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo;
Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 7

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti all’Associazione anteriormente alla data di convocazione.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, o tramite posta elettronica all’indirizzo mail indicato dal socio nella domanda di adesione o successiva indicazione (di cui sia possibile ottenere la prova della ricezione), da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori stabilito dal Consiglio Direttivo, il luogo e l’ora di convocazione.
L’Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

ART. 8

Compiti dell’Assemblea

1. L’Assemblea deve:
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
ratificare l’importo della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa;
sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente Statuto;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

Validità Assemblee

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta raccomandata, spedita agli associati, o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica (di cui sia possibile ottenere la prova della ricezione). Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre l’assemblea straordinaria; l’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

ART. 10

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando altri al loro posto. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica (di cui sia possibile ottenere la prova della ricezione) e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le riunioni sono convocate presso la sede sociale o altrove dal Presidente o da qualsiasi membro del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati, che hanno diritto di consultarli.
Il Consiglio Direttivo è l’organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell’Associazione. Ha i più ampi poteri perl’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni, con facoltà di autorizzare o di compiere qualsiasi atto esso ritenga utile per il raggiungimento o l’attuazione dei fini dell’Associazione, esclusi soltanto gli atti che questo Statuto riserva in modo tassativo all’Assemblea.
Esso, dunque, ha le competenze di cui alla legge ed al presente Statuto, e tra l’altro:
– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce e ne controlla le modalità e le responsabilità di esecuzione;
– decide sugli investimenti patrimoniali;
– stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
– valuta l’ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio;
– decide sull’attività dell’Associazione e sulla eventuale collaborazione con terzi;
– approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l’Associazione e terzi;
– delibera le azioni di spesa;
– approva i progetti di bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea;
– predispone e approva il regolamento per il funzionamento dell’Associazione e le eventuali modifiche;
– convoca l’Assemblea dei soci.
Nell’ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo sociale, il Consiglio:
– promuove incontri nazionali e internazionali con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni, eccetera;
– organizza convegni di studio e/o corsi di formazione, incontri operativi e congressi, avvalendosi ove necessario della collaborazione di esperti;
– costituisce, ove ne ravvisi l’opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio della Sessuologia e dell’Educazione Sessuale, ovvero per lo svolgimento di particolari attività connesse ai fini istituzionali.

ART. 12

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma i documenti ufficiali dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto.
In particolare, ha le seguenti attribuzioni e competenze:
– mantiene rapporti con persone fisiche e/o giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
– comunica la relazione annuale all’Assemblea sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente ed espone le linee programmatiche dell’anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
– ha facoltà di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti per conto dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
– previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude e gestisce conti correnti bancari, amministra beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere finanziamenti, riscuotere e dare quietanza per conto dell’Associazione.
Il Presidente, congiuntamente al Consiglio Direttivo, può provvedere qualora risultasse utile o necessario, alla nomina di un Segretario con funzione amministrativa “pro tempore”, mansioni di coordinamento ed organizzazione nell’ambito dell’incontro, simposio, corso, colloquio, ecc.. Il Segretario tiene aggiornati gli elenchi dei Soci e i loro indirizzi; redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio.
Il Presidente o il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere; compito del Tesoriere è di rilasciare le ricevute delle somme incassate e custodire la documentazione e i giustificativi delle somme erogate; tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni delle attività sociali. Il Tesoriere ha l’obbligo della custodia dei fondi sociali, che devono essere depositati presso un conto corrente bancario intestato a nome dell’Associazione e individuato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile dell’impiego della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo, al quale riferisce. Solo il Tesoriere può operare sul conto corrente dell’Associazione e può autonomamente decidere se delegare per tempi definiti altra figura del Consiglio Direttivo.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare al Presidente anche la carica di Tesoriere.

ART. 13

Vice Presidente

Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo del medesimo e/o è da questi delegato.
In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convocherà al più presto il Consiglio Direttivo per procedere alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 14

Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Unitamente al Presidente assicura il funzionamento dell’attività dell’Associazione, mantenendo contatti con le strutture esterne.
Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci, provvede a disbrigo della corrispondenza. E’ responsabile della redazione, della conservazione dei libri dei verbali dell’assemblea del Consiglio Direttivo e della loro messa a disposizione degli associati che ne facciano eventuale richiesta.

ART. 15

Risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione è destinato ai fini dell’Associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative, il cui ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e dai beni con esse acquistati;
b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti da chiunque conferiti all’Associazione;
c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivanti dalle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
L’Associazione potrà reperire sia in Italia che all’estero, presso privati o enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni di promozione sociale o simili.

ART. 16

Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 gg. prima dell’Assemblea; può essere consultato da ogni associato.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 7 e 9, ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L’Associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.